Art. 41. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993 1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».