Art. 41.
  Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993
  1.  All'articolo  24  del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente: «Sospensione del
diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione»;
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Non  possono  essere  esercitati i diritti derivanti dai
contratti  o  dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni
previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state
sospese o revocate.».