Art. 5.
   Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003
  1.  All'articolo  17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Nel  processo  con pluralita' di parti, le comparse e le
memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto
notificato  deve  essere depositato in cancelleria entro dieci giorni
dall'ultima notificazione.».