Art. 5. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003 1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».