Art. 4
               Finanziamento provvisorio alle regioni

  1.  Entro  il  28  febbraio  2005  il  Governo  elabora le proposte
normative  per  adeguare  il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56,  ai  principi  contenuti  nel  Titolo  V della Costituzione e nel
rispetto  delle  disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino
alla detta data e' sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto
legislativo  n.  56  del  2000,  nonche'  l'efficacia del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  14  maggio 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  2  agosto 2004,
adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle
regioni,  per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 4, del citato
decreto  legislativo  n.  56  del  2000, in via provvisoria e salvi i
conguagli    derivanti    dalla    riforma,   le   somme   risultanti
dall'applicazione  dell'articolo  13,  comma  6, dello stesso decreto
legislativo n. 56 del 2000.