Art. 4 Finanziamento provvisorio alle regioni 1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data e' sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonche' l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.