Art. 5. Personale a tempo determinato della Croce Rossa 1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima e' autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.