Art. 5.

           Personale a tempo determinato della Croce Rossa

  1.  Al  fine  di  assicurare il regolare svolgimento dell'attivita'
dell'Associazione   italiana   della  Croce  Rossa,  la  medesima  e'
autorizzata  a  prorogare,  fino  al 31 dicembre 2005, i contratti di
lavoro  a  tempo  determinato, sottoscritti in attuazione del decreto
legislativo   6   settembre  2001,  n.  368,  in  applicazione  delle
convenzioni   con  il  Servizio  sanitario  nazionale  che  li  hanno
determinati.