Art. 6
                 Contributi allo spettacolo dal vivo

  1.   In  attesa  della  riforma  della  disciplina  in  materia  di
spettacolo   dal   vivo,   in   attuazione  dell'articolo  117  della
Costituzione,  i  vigenti  criteri  e  modalita' per l'erogazione dei
contributi alle relative attivita', di cui alla legge 30 aprile 1985,
n.   163,   sono  confermati  per  l'anno  2005.  I  termini  per  la
presentazione  delle relative domande sono riaperti per trenta giorni
a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
Alle  attivita'  in  materia  di  spettacolo si applica la disciplina
prevista  dall'articolo  23,  comma 6, del decreto del Ministro per i
beni  e  le  attivita' culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003.