Art. 6 Contributi allo spettacolo dal vivo 1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi alle relative attivita', di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attivita' in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003.