Art. 10.
                        Cariche del Consiglio

   1.   Fatta  salva  la  carica  del  presidente  che  viene  eletto
direttamente dagli iscritti, secondo le modalita' di cui all'articolo
21,  ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente,
un segretario ed un tesoriere.
   2.  Il  vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione
il  presidente  in  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  di
quest'ultimo.
   3.  Puo' essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A
dell'Albo.
   4.  Ove  manchino,  o  siano  impediti,  sia  il presidente che il
vicepresidente,  le loro funzioni vengono svolte dal consigliere piu'
anziano  per  iscrizione  nell'Albo  o,  in caso di parita', dal piu'
anziano per eta'.
   5.  Ove  manchi  o  sia  impedito  il segretario, le funzioni sono
svolte dal consigliere piu' giovane per eta'.