Art. 12. 
                     Attribuzioni del Consiglio 
 
   1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate  dal  presente
decreto legislativo e  da  altre  norme  di  legge,  ha  le  seguenti
attribuzioni: 
      a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale,  gli  iscritti
nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano  ferme
le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma
1, lettera a); 
      b) vigila sull' osservanza della legge professionale e di tutte
le altre disposizioni che disciplinano la professione; 
      c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale  e  provvede
alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; 
      d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e  adempie  agli
obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione
agli esami di Stato per l'esercizio della professione; 
      e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente,  almeno  una
volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in  capo  agli
iscritti,  emettendo  le  relative   certificazioni   e   comunicando
periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; 
      f) vigila per la tutela dei titoli e per  il  legale  esercizio
delle attivita' professionali, nonche' per il decoro e l'indipendenza
dell'Ordine; 
      g) delibera i provvedimenti disciplinari; 
      h) interviene per comporre le  contestazioni  che  sorgono,  in
dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli  iscritti  nell'Albo
e, su concorde richiesta delle parti, fra  gli  iscritti  ed  i  loro
clienti; 
      i) formula pareri in  materia  di  liquidazione  di  onorari  a
richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; 
      l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine,  alla
gestione  finanziaria  ed  a  quant'altro  sia  necessario   per   il
conseguimento dei fini dell'Ordine; 
      m) designa i  rappresentanti  dell'Ordine  presso  commissioni,
enti ed organizzazioni di carattere locale; 
      n) delibera la convocazione dell'Assemblea; 
      o) rilascia, a  richiesta,  i  certificati  e  le  attestazioni
relative agli iscritti; 
      p) stabilisce  un  contributo  annuale  ed  un  contributo  per
l'iscrizione nell'Albo  o  nell'elenco,  nonche'  una  tassa  per  il
rilascio di certificati e di copie dei  pareri  per  la  liquidazione
degli onorari; 
      q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la  riscossione  ed
il  successivo  accreditamento  della  quota  determinata  ai   sensi
dell'articolo 29; 
      r) promuove, organizza e  regola  la  formazione  professionale
continua   ed   obbligatoria   dei   propri   iscritti    e    vigila
sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.