Art. 13.
                         Riunioni consiliari

   1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta
al  mese.  Deve  altresi'  convocarlo  ogni  qualvolta  ne  sia fatta
richiesta  dalla  maggioranza  dei  componenti  il Consiglio, entro i
dieci giorni successivi.
   2.  Per  la  validita'  delle  adunanze  del  Consiglio occorre la
presenza della maggioranza dei componenti.
   3.  Le  deliberazioni  sono  prese con la maggioranza assoluta dei
voti espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
   4.  Il  segretario  redige  il  verbale  sotto  la  direzione  del
presidente.   Il   verbale  e'  sottoscritto  dal  presidente  e  dal
segretario.