Art. 18.
                              Assemblea

   l.   L'Assemblea   e'   convocata   mediante   avviso   contenente
l'indicazione  del  giorno  dell'ora  e  del  luogo  dell'adunanza  e
l'elenco delle materie da trattare.
   2.  L'avviso,  almeno  venti  giorni  prima,  e'  spedito mediante
raccomandata  postale,  fax,  messaggio  di posta elettronica a firma
digitale  ovvero  con  ogni altro mezzo che consenta di verificare la
provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli
iscritti  ed e' affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per
la durata del predetto termine.
   3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unita', puo'
tener   luogo   dell'avviso   spedito  per  posta  la  notizia  della
convocazione  pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per
due  giorni  lavorativi  di  settimane  diverse.  Salvo  il  disposto
dell'articolo  21.  l'Assemblea  e' regolarmente costituita, in prima
convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli iscritti e, in
seconda  convocazione,  che  non  puo' aver luogo nello stesso giorno
fissato  per  la  prima,  con  qualsiasi  numero di intervenuti. Essa
delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
   4.   Il   presidente   e   il   segretario   del  Consiglio  sono,
rispettivamente,  il  presidente e il segretario dell'Assemblea degli
iscritti.
   5. Constatata la validita' dell'Assemblea, qualora un quinto degli
iscritti  ne  faccia  domanda,  il  presidente  ed il segretario sono
nominati dall'Assemblea.