Art. 21. 
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei
                              revisori 
 
   1. L'Assemblea si apre con la costituzione del  seggio  elettorale
formato dal presidente e dal segretario. 
   2. L'Assemblea e' valida se  interviene  almeno  un  decimo  degli
aventi diritto. 
   3. In  caso  di  mancato  raggiungimento  del  numero  minimo  dei
votanti,  l'Assemblea  viene  riconvocata  entro  i   trenta   giorni
successivi.  L'eventuale  ulteriore  mancanza  di  partecipanti  alla
votazione comporta la nomina di un commissario da parte del  Ministro
della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale. 
   4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo  che
godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20, e che  hanno
e almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo. 
   5. La presentazione delle candidature e' fatta sulla base di liste
contraddistinte da un unico contrassegno o motto  e  dall'indicazione
del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari
al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unita', nel
rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1.  Le  liste
dovranno essere depositate presso  il  Consiglio  dell'Ordine  almeno
trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale. 
   6.  E'  consentito  candidarsi  in  una  sola   lista,   pena   la
ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste. 
   7. E' consentito esprimere il voto per i  candidati  di  una  sola
lista. 
   8. In aggiunta al  voto  di  lista,  e'  ammessa  la  facolta'  di
esprimere, nell'ambito della stessa lista, un  numero  di  preferenze
non superiore  a  quello  dei  componenti  da  eleggere,  escluso  il
presidente. 
   9. In  assenza  di  preferenze  espresse,  si  considera  espressa
preferenza per ciascuno dei candidati  presenti  in  lista,  seguendo
l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da  eleggere
escluso il presidente. 
   10. Non e' ammesso il voto  per  delega;  i  Consigli  dell'Ordine
possono stabilire  che  il  voto  sia  espresso  per  corrispondenza,
adottando le opportune garanzie a tutela  della  segretezza  e  della
personalita' del voto. 
   11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti  validi
sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I
seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda  per
numero di voti validi conseguiti. 
   12. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito  il  maggior
numero di preferenze fino a  concorrenza  dei  seggi  assegnati  alla
lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle  proporzioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 9. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna
lista, in caso di parita' di preferenze, e'  preferito  il  candidato
che precede nell'ordine della lista. 
   13.  Scaduto  l'orario  destinato  alle  operazioni  di  voto,  il
presidente, dopo aver ammesso a  votare  gli  elettori  che  in  quel
momento sono presenti nella sala,  dichiara  chiusa  la  votazione  e
procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di  scrutinio,
assistito da due scrutatori da lui scelti,  prima  della  conclusione
delle votazioni, fra gli elettori presenti. 
   14. E' consentita l'istituzione di  piu'  seggi  elettorali,  come
disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma
1, lett. p). In tal caso,  i  risultati  di  ciascun  seggio  vengono
trasmessi per la definizione  del  risultato  complessivo  al  seggio
elettorale presieduto dal presidente. 
   15. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il  risultato
e  procede  alla   proclamazione   degli   eletti,   dandone   pronta
comunicazione al Ministero della giustizia, al  Consiglio  nazionale,
al competente presidente di tribunale e  a  tutti  gli  altri  Ordini
territoriali.