Art. 21. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori 1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario. 2. L'Assemblea e' valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto. 3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un commissario da parte del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale. 4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20, e che hanno e almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo. 5. La presentazione delle candidature e' fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unita', nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale. 6. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste. 7. E' consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista. 8. In aggiunta al voto di lista, e' ammessa la facolta' di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente. 9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente. 10. Non e' ammesso il voto per delega; i Consigli dell'Ordine possono stabilire che il voto sia espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalita' del voto. 11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti. 12. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parita' di preferenze, e' preferito il candidato che precede nell'ordine della lista. 13. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti. 14. E' consentita l'istituzione di piu' seggi elettorali, come disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'articolo 29, comma 1, lett. p). In tal caso, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal presidente. 15. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.