Art. 28.
                     Scioglimento del Consiglio

   1. 11 Ministro della giustizia puo', con proprio decreto, disporre
lo  scioglimento  del  Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e
ripetuti atti di violazione della legge.
   2.  In  qualunque  caso  di scioglimento anticipato del Consiglio,
quello  neoeletto  resta in carica fino alla scadenza del mandato del
precedente Consiglio.