Art. 37.
                   Domanda di iscrizione nell'Albo
              o nell'elenco speciale dei non esercenti

   1.  La  domanda  di  iscrizione  in  una delle Sezioni dell'Albo o
dell'elenco   speciale   e'   presentata   al  Consiglio  dell'Ordine
territorialmente  costituito  e comprendente il circondario in cui il
richiedente  ha  la  residenza  o  il  domicilio professionale e deve
essere  corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti
stabiliti dal presente decreto legislativo.
   2.  Il  rigetto  della domanda per motivi di incompatibilita' o di
condotta  non  puo'  essere  pronunciato  se non dopo aver sentito il
richiedente.
   3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data
di presentazione della domanda.
   4.  La  deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici
giorni,  all'interessato  e al pubblico ministero presso il tribunale
ove   ha  sede  il  Consiglio  dell'Ordine  locale.  Contro  di  essa
l'interessato  ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al
Consiglio  nazionale,  nel  termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione.
   5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
   6.  Qualora  il  Consiglio  non abbia provveduto sulla domanda nel
termine  stabilito nel comma 3, l'interessato puo', entro e non oltre
i   successivi   trenta   giorni,  presentare  ricorso  al  Consiglio
nazionale,  il  quale,  richiamati  gli atti, decide sul merito della
iscrizione.