Art. 38.
                            Trasferimento

   1.  Il  professionista che trasferisce la residenza o il domicilio
professionale   puo'   chiedere   il   trasferimento  dell'iscrizione
nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.
   2.  In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  il richiedente e'
iscritto con l'anzianita' che aveva nell'Albo di provenienza .
   3.  Non e' ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi
sottoposto  a  procedimento  penale  o  disciplinare  o  sia comunque
sospeso dall'esercizio della professione.
   4.  Per  le  iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le
disposizioni dell'articolo 37