Art. 42.
                              Tirocinio

   1.  Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo
di  tempo  ininterrotto,  e  viene  svolto  presso  un professionista
iscritto nell'albo da almeno cinque anni
   2.  Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito  il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i
contenuti e le modalita' di effettuazione del tirocinio, ivi comprese
le  forme  della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul
corretto   svolgimento   dei   tirocini   e   le   relative  sanzioni
disciplinari,  la  fissazione  del  numero massimo di tirocinanti per
ciascun   professionista   e  gli  effetti  ostativi  delle  sanzioni
disciplinari  di particolare gravita' relativamente all'assunzione di
tirocinanti da parte del professionista.
   3.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  2  vengono  altresi'
determinate:
      a)  le  modalita'  di  svolgimento di parte del tirocinio in un
altro  Stato  membro dell'Unione europea, con il limite massimo di un
semestre,   unico  ed  ininterrotto,  presso  un  soggetto  abilitato
all'esercizio  di  professioni  equiparate,  ai sensi della normativa
vigente  in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di
dottore commercialista ed esperto contabile;
      b)  le  condizioni  sulla  base  delle  quali, coloro che hanno
effettuato  il  periodo  di  tirocinio  per  l'accesso alla Sezione B
Esperti  contabili  dell'Albo,  possono essere esentati in tutto o in
parte  dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti . In
ogni  caso,  per  l'ammissione  all'esame  di  accesso alla Sezione A
Commercialisti,  il  tirocinante  deve  aver svolto almeno un anno di
tirocinio  professionale  presso  un  professionista  iscritto  nella
Sezione stessa.