Art. 43.
         Integrazione del tirocinio negli studi universitari

   1.  Il  tirocinio puo' essere svolto contestualmente al biennio di
studi   finalizzato   al   conseguimento   del   diploma   di  laurea
specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte.
   2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine
territoriale  e  le  universita'  sono  definiti da appositi accordi,
nell'ambito    di   una   convenzione   quadro   tra   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e il Consiglio
nazionale.