Art. 43. Integrazione del tirocinio negli studi universitari 1. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte. 2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le universita' sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Consiglio nazionale.