Art. 48.
          Rapporti tra Ordine professionale ed universita'

   1.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ed  il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione
e con l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena
collaborazione tra facolta' ed Ordini professionali.