Art. 49.
                 Esercizio dell'azione disciplinare

   1.  Il  procedimento  disciplinare  nei  confronti  degli iscritti
nell'Albo  e' volto ad accertare la sussistenza della responsabilita'
disciplinare  dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino
violazione  di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico,
o  siano  comunque  ritenute  in  contrasto  con i doveri generali di
dignita',  probita'  e  decoro,  a  tutela dell'interesse pubblico al
corretto esercizio della professione
   2.  Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi
di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa, nonche'
nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
   3.  II  procedimento  e' regolato dal presente capo, nonche' dalle
norme  adottate  dal  Consiglio  nazionale  col  regolamento  di  cui
all'articolo  29,  comma  1, lettera c). Per quanto non espressamente
previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di
procedura civile.
   4.  L'azione  disciplinare e' esercitata dal Consiglio dell'Ordine
nel cui Albo il professionista e' iscritto.
   5.  Se  l'azione  e'  promossa  avverso  un  membro  del Consiglio
dell'Ordine,  la  competenza  a  procedere e' attribuita al Consiglio
dell'Ordine   ove  ha  sede  la  corte  di  appello  territorialmente
competente.
   6. Nel caso in cui e' promossa l'azione disciplinare nei confronti
dei  componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di
corte  di appello, e' competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede
la  corte di appello piu' vicina, determinata dal Consiglio nazionale
ai  sensi  dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.