Art. 53.
                        Sospensione cautelare

   1.  La  sospensione  cautelare  puo' essere disposta, in relazione
alla gravita' del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.
   2.  La  sospensione  cautelare  e'  comunque  disposta  in caso di
applicazione   di   misura  cautelare  o  interdittiva,  di  sentenza
definitiva con cui si e' applicata l'interdizione dalla professione o
dai pubblici uffici.
   3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.