Art. 66.
             Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine

   1.   Fatti   salvi  il  presidente  e  il  vicepresidente,  eletti
direttamente  dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al
proprio interno un segretario ed un tesoriere.
   2.  Si  applicano,  per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 10.