Art. 69.
              Cariche elettive del Consiglio nazionale

   1   Fatti   salvi   il  presidente  e  il  vicepresidente,  eletti
direttamente  secondo  le disposizioni dell'articolo 68, il Consiglio
nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.
   2. Il vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce
il  presidente  in  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  di
quest'ultimo.
   3.   Fatta   eccezione   per  il  presidente,  la  cui  decadenza,
dimissione,  morte  od  altro  definitivo  impedimento  comportano lo
scioglimento   di   diritto  dell'intero  Consiglio  nazionale,  alla
sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza,
dimissioni,  morte  o  per altre cause, si provvede con la nomina dei
candidati supplenti, seguendo l'ordine delle rispettive liste.
   4.  I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza
del Consiglio nazionale.
   5.  Se  il  numero  delle  vacanze contestuali supera la meta' dei
componenti  il  Consiglio,  esso  decade  automaticamente; in caso di
scioglimento,   si   provvede  all'elezione  di  un  nuovo  Consiglio
nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68.
   6.  In  caso  di  scioglimento  del  Consiglio  nazionale,  quello
neoeletto  restera'  in  carica  fino  alla  scadenza del mandato del
Consiglio nazionale disciolto.