Art. 69. Cariche elettive del Consiglio nazionale 1 Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 68, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere. 2. Il vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. 3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti, seguendo l'ordine delle rispettive liste. 4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale. 5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la meta' dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente; in caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68. 6. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale, quello neoeletto restera' in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio nazionale disciolto.