Art. 72.
                 Procedimenti disciplinari pendenti
              alla data di istituzione dei nuovi ordini

   1.  I  procedimenti  disciplinari  che,  alla data del 31 dicembre
2007,  risultano  essere  pendenti presso i Consigli degli Ordini dei
dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri
e  periti  commerciali  vengono  riassunti  d'ufficio  dal  Consiglio
dell'ordine  territoriale  dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili presso cui l'incolpato risultera' essere iscritto a seguito
della unificazione dei due Albi professionali.
   2.  Il  Consiglio che ricevera' gli atti sara' tenuto a proseguire
nel  procedimento;  potra'  riesaminare  integralmente  i fatti ed e'
tenuto,  in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione
della sanzione.
   3.  I  procedimenti  disciplinari  che,  alla data del 31 dicembre
2007,  risultano  essere  pendenti  presso il Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri
e  periti  commerciali  vengono  riassunti  d'ufficio  dal  Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
   4. Il Consiglio nazionale che ricevera' gli atti sara' e' tenuto a
proseguire  nel  procedimento  e  potra'  riesaminare integralmente i
fatti.