Art. 9.
Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilita' dei consiglieri

1.  Il  Consiglio  dell'Ordine  e' composto da membri eletti, tra gli
iscritti  nell'Albo,  sia  nella  Sezione  A Commercialisti sia nella
Sezione   B  Esperti  contabili,  ripartiti  in  misura  direttamente
proporzionale  al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla
data  di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque
agli  iscritti  nella  Sezione  A  Commercialisti un numero minimo di
rappresentanti  non inferiore alla meta' dei componenti. 2. Il numero
complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine e' determinato in
ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione
dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:
      a)  sette  membri,  se  gli  iscritti non superano il numero di
duecento;
      b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento,
ma non superano il numero di cinquecento;
      c)  undici  membri,  se  gli  iscritti  superano  il  numero di
cinquecento ma non quello di millecinquecento;
      d)  quindici  membri,  se  gli  iscritti  superano il numero di
millecinquecento.
   3.  Alla  determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
cui  al  comma  2,  ed  al  riparto  di  cui  al comma 1, provvede il
presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.
   4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti
gli iscritti nell'Albo.
   5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data
di  convocazione  dell'Assemblea  elettorale, abbiano maturato cinque
anni di anzianita' di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.
   6.  Le  elezioni  dei  Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella
stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.
   7.  L'individuazione  della  data  in  cui si terranno le elezioni
spetta  al  Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco
degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.
   8.  Il  Consiglio  dell'Ordine,  eletto  secondo  le modalita' del
presente articolo, dura in carica quattro anni.
   9.  I  consiglieri  dell'Ordine  ed  il  presidente possono essere
eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.