(Accordo - art. 11)
                              Art. 11. 
  Nel  rispetto  della  propria  legislazione   e   regolamentazione,
ciascuna delle due  parti  contraenti  facilitera'  l'ingresso  e  il
soggiorno sul proprio territorio del personale  tecnico  e  artistico
dell'altra parte. 
  Nello stesso modo,  autorizzera'  l'importazione  temporanea  e  la
riesportazione del materiale  necessario  alla  produzione  dei  film
realizzati nell'ambito del presente Accordo.