(Accordo - art. 13)
                              Art. 13. 
  Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga  esportato
in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano
contingentate: 
    a) il film viene, di regola, aggiunto al  contingente  del  Paese
che ha una partecipazione maggioritaria; 
    b) nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei
due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al  contingente  del
Paese che ha le migliori condizioni di esportazione; 
    c) in caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente
del Paese di origine del produttore; 
    d) se uno dei Paesi coproduttori ha  la  possibilita'  di  libera
importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film  coprodotti,
come  quelli  nazionali,  beneficeranno  di  pieno  diritto  di  tale
possibilita'.