(Accordo - art. 16)
                              Art. 16. 
  In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono
essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione  bipartita
italo-macedone  film  realizzati  in  ciascuno  dei  due  Paesi   che
rispondano alle seguenti condizioni: 
    1) avere una qualita' tecnica e un valore artistico  spettacolare
tali da presentare un indiscusso interesse  per  il  cinema  europeo;
queste caratteristiche dovranno essere riconosciute  dalle  autorita'
competenti dei due Paesi; 
    2) avere un costo uguale  o  superiore  a  1.500.000  di  euro  o
l'equivalente in denari; 
    3) comportare una partecipazione minoritaria del 20%  (venti  per
cento),  che  potra'  essere  limitata  all'ambito  finanziario,   in
conformita' al contratto di coproduzione; nel caso che il  preventivo
di costo del film sia superiore a 3.000.000 di euro  o  l'equivalente
in denari, l'apporto minoritario puo' essere ridotto sino a non  meno
del 10% (dieci per cento); eccezionalmente  le  Autorita'  competenti
potranno  approvare   percentuali   di   partecipazione   finanziaria
superiore al 20% (venti per cento); 
    4)  avere  le  condizioni  fissate  per  la   concessione   della
nazionalita' dalla legislazione vigente del Paese  maggioritario.  In
ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese  maggioritario
puo'  essere  limitata  alla  sola   maggioranza   degli   interpreti
secondari; 
    5) includere nel contratto di coproduzione disposizioni  relative
alla distribuzione degli incassi. 
  Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso  soltanto
ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso  per  caso,  dalle
autorita' italiane e macedoni competenti. 
  In ogni caso nel computo  globale  delle  coproduzioni  finanziarie
dovra'  aversi  un  numero  uguale   di   film   con   partecipazione
maggioritaria italiana e di  film  con  partecipazione  maggioritaria
macedone, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra
dovranno  essere  globalmente  equilibrati;  ai  fini  del   suddetto
equilibrio potra'  tenersi  conto  di  quanto  disposto  nel  secondo
paragrafo del precedente articolo 9 del presente Accordo. 
  Se nel corso di due  anni,  il  numero  di  film  rispondenti  alle
condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la commissione  mista  di
cui  all'articolo  18  si  riunira'  allo  scopo  di   esaminare   se
l'equilibrio finanziario e' rispettato e determinare se  altre  opere
cinematografiche  possono   essere   ammesse   al   beneficio   della
coproduzione. 
  Nel caso in cui la  riunione  della  commissione  mista  non  possa
tenersi, le autorita'  competenti  potranno  ammettere  al  beneficio
della coproduzione finanziaria, a condizione  di  reciprocita',  caso
per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.