Art. 7. I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione europea), o da registi macedoni, con la partecipazione di tecnici e interpreti di nazionalita' italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione europea), o di nazionalita' macedone. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi. Le riprese devono esere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle autorita' competenti.