(Accordo - art. 7)
                               Art. 7. 
  I film devono essere realizzati da registi italiani (o  provenienti
da un Paese dell'Unione europea),  o  da  registi  macedoni,  con  la
partecipazione di tecnici e interpreti di  nazionalita'  italiana  (o
appartenenti ad un Paese  dell'Unione  europea),  o  di  nazionalita'
macedone. 
  Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di  tecnici
diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le
esigenze del film e dopo accordo tra le autorita' competenti dei  due
Paesi. 
  Le  riprese  devono  esere  effettuate  nel  territorio  dei  Paesi
coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche
dalle autorita' competenti.