Art. 2. Regime degli interventi 1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.