Art. 2.
                       Regime degli interventi

  1.  Per  gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento
di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di
euro,  il  Ministero  degli  affari  esteri  puo'  procedere ai sensi
dell'articolo  24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni.
  2.  Per  le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si
applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  157. Per le procedure in materia di acquisizione di
forniture,  si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si
applicano  a  tutti  gli enti esecutori degli interventi previsti dal
presente   decreto.  Quando  tali  enti  sono  soggetti  privati,  e'
necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.