Art. 3. Composizione delle commissioni giudicatrici 1. I componenti delle commissioni giudicatrici, tutti in possesso di comprovata esperienza, capacita' professionale e competenza nell'ambito delle varie tipologie di gare, sono nominati per un terzo tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza e tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un terzo tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e per un terzo tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.