Art. 3.
             Composizione delle commissioni giudicatrici
  1.  I  componenti delle commissioni giudicatrici, tutti in possesso
di   comprovata  esperienza,  capacita'  professionale  e  competenza
nell'ambito delle varie tipologie di gare, sono nominati per un terzo
tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza e
tra  i  dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un
terzo  tra  i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e
per un terzo tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.