Art. 4.
                            Gare sospese
  1.  In  relazione alle procedure per le quali non sono ancora state
stipulate  le  relative  convenzioni, la CONSIP compara, per ciascuna
procedura,  l'iter  gia' seguito con il procedimento e le garanzie di
trasparenza  e  massima  partecipazione  richieste dalla normativa in
vigore,  alla  luce  dei  principi di cui all'articolo 2 del presente
decreto,  e  verifica  se  e  in  che misura tali garanzie sono state
rispettate.
  2. All'esito di tale verifica, la CONSIP individua:
    a) le  gare  che  possono  essere  concluse  con la stipula delle
relative  convenzioni,  perche'  le garanzie di trasparenza e massima
partecipazione  sono  state  sufficientemente  assicurate,  anche con
modalita' equipollenti a quelle attualmente in vigore;
    b) le  gare  che  devono  essere  annullate in via di autotutela,
perche'  non  sono  state  rispettate  le  garanzie  di trasparenza e
massima partecipazione in sede di bando e di selezione delle offerte;
    c) le  gare  in  cui,  non  essendo  ancora state aperte le buste
contenenti  le  offerte,  e'  possibile  riaprire i termini del bando
originario,  per  garantire la massima partecipazione, e, immutate le
altre  condizioni  stabilite dal bando, dando facolta' ai concorrenti
che  hanno gia' presentato l'offerta di optare per la formulazione di
una  nuova  offerta  sostitutiva  della precedente. E' facolta' della
CONSIP,  in considerazione del tempo trascorso e di altre valutazioni
del  pubblico interesse, disporre la revoca della gara in luogo della
riapertura dei termini.
  3.  In  caso  di  rinnovo  della  gara, a seguito di annullamento o
revoca ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2, per la commissione
giudicatrice si osserva l'articolo 3, comma 1, del presente decreto.
  4.  Agli adempimenti di cui al presente articolo la CONSIP provvede
entro  un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Decorso tale termine,
le  procedure  di  gara per le quali la CONSIP non abbia stipulato la
relativa  convenzione,  ne'  disposto l'annullamento o la revoca o la
riapertura dei termini, si intendono private di ogni effetto.
  5.  Conservano efficacia le convenzioni gia' stipulate dalla CONSIP
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana, salvo il disposto dell'articolo
3, comma 171, della legge 24 dicembre 2004, n. 350.
  Il  presente  decreto,  munito  del sigillo di Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 novembre 2004
                   p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004,
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 300
 
          Nota all'art. 4:
              -  Per  l'art.  3,  comma  171, della legge 24 dicembre
          2004, n. 350, vedi note alle premesse.