Art. 4. Gare sospese 1. In relazione alle procedure per le quali non sono ancora state stipulate le relative convenzioni, la CONSIP compara, per ciascuna procedura, l'iter gia' seguito con il procedimento e le garanzie di trasparenza e massima partecipazione richieste dalla normativa in vigore, alla luce dei principi di cui all'articolo 2 del presente decreto, e verifica se e in che misura tali garanzie sono state rispettate. 2. All'esito di tale verifica, la CONSIP individua: a) le gare che possono essere concluse con la stipula delle relative convenzioni, perche' le garanzie di trasparenza e massima partecipazione sono state sufficientemente assicurate, anche con modalita' equipollenti a quelle attualmente in vigore; b) le gare che devono essere annullate in via di autotutela, perche' non sono state rispettate le garanzie di trasparenza e massima partecipazione in sede di bando e di selezione delle offerte; c) le gare in cui, non essendo ancora state aperte le buste contenenti le offerte, e' possibile riaprire i termini del bando originario, per garantire la massima partecipazione, e, immutate le altre condizioni stabilite dal bando, dando facolta' ai concorrenti che hanno gia' presentato l'offerta di optare per la formulazione di una nuova offerta sostitutiva della precedente. E' facolta' della CONSIP, in considerazione del tempo trascorso e di altre valutazioni del pubblico interesse, disporre la revoca della gara in luogo della riapertura dei termini. 3. In caso di rinnovo della gara, a seguito di annullamento o revoca ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2, per la commissione giudicatrice si osserva l'articolo 3, comma 1, del presente decreto. 4. Agli adempimenti di cui al presente articolo la CONSIP provvede entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso tale termine, le procedure di gara per le quali la CONSIP non abbia stipulato la relativa convenzione, ne' disposto l'annullamento o la revoca o la riapertura dei termini, si intendono private di ogni effetto. 5. Conservano efficacia le convenzioni gia' stipulate dalla CONSIP alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo il disposto dell'articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2004, n. 350. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 novembre 2004 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004, Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 300
Nota all'art. 4: - Per l'art. 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, vedi note alle premesse.