Art. 10.

  1.  All'articolo  14-ter  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 e' anteposto il seguente:
  «01.  La  prima  riunione  della conferenza di servizi e' convocata
entro  quindici  giorni  ovvero,  in caso di particolare complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione»;
    b) al  comma  2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;
    c) al  comma  3,  le  parole:  «ai  sensi  dei commi 2 e seguenti
dell'articolo  14-quater»  sono  sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dei commi 6-bis e 9 del presente articolo»;
    d) al  comma  4,  primo  periodo,  dopo  le  parole: «valutazione
medesima» sono inserite le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3
resta   sospeso,   per   un   massimo   di   novanta   giorni,   fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale»;
    e) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» e' sostituita dalle
seguenti:  «,  del  patrimonio  storico-artistico  e  della  pubblica
incolumita»;
    f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis.  All'esito  dei  lavori  della  conferenza,  e in ogni caso
scaduto  il  termine  di cui al comma 3, l'amministrazione procedente
adotta  la  determinazione  motivata di conclusione del procedimento,
valutate  le  specifiche  risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;
    g) al  comma  7,  sono  soppresse  le  parole  da:  «e  non abbia
notificato» fino alla fine del comma;
    h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
di  cui  al  comma  6-bis  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti, ogni
autorizzazione,  concessione,  nulla  osta o atto di assenso comunque
denominato   di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
comunque  invitate  a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza».
 
          Nota all'art. 10:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14-ter della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  14-ter  (Lavori  della conferenza di servizi). -
          01.  La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi e'
          convocata   entro   quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione.
              1.  La  conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle   sole  amministrazioni  preposte  alla  tutela  della
          salute,  del  patrimonio storico-artistico e della pubblica
          incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atti  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».