Art. 11.

  1.  All'articolo  l4-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' abrogato;
    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
  «3.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da un'amministrazione
preposta  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
patrimonio  storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute e della
pubblica  incolumita',  la  decisione e' rimessa dall'amministrazione
procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso
di   dissenso   tra   amministrazioni  statali;  b)  alla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni",  in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e
una   regionale   o  tra  piu'  amministrazioni  regionali;  c)  alla
Conferenza  unificata,  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto  1997,  n.  281, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale  o  regionale  e  un  ente  locale  o  tra  piu' enti locali.
Verificata  la  completezza  della  documentazione  inviata  ai  fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni
o    della    Conferenza    unificata,   valutata   la   complessita'
dell'istruttoria,  decida  di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
  3-bis.  Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una
provincia  autonoma  in  una  delle materie di propria competenza, la
determinazione    sostitutiva    e'    rimessa   dall'amministrazione
procedente,  entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se
il  dissenso  verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o
tra  amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso
di  dissenso  tra  una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata  la  completezza  della  documentazione  inviata  ai  fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente   della   Conferenza   Stato-regioni  o  della  Conferenza
unificata,  valutata  la  complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
prorogare  tale  termine  per  un  ulteriore  periodo non superiore a
sessanta giorni.
  3-ter.  Se  entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni  o  la Conferenza unificata non provvede, la decisione,
su  iniziativa  del  Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al
Consiglio  dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei
successivi  trenta  giorni,  ovvero,  quando  verta  in  materia  non
attribuita  alla  competenza  statale  ai  sensi  dell'articolo  117,
secondo   comma,   e   dell'articolo  118  della  Costituzione,  alla
competente  Giunta  regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte delle
province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  che  assumono  la
determinazione  sostitutiva  nei successivi trenta giorni; qualora la
Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione
e'   rimessa   al   Consiglio  dei  Ministri,  che  delibera  con  la
partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
  3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra amministrazioni regionali, i
commi  3  e  3-bis  non  si applicano nelle ipotesi in cui le regioni
interessate  abbiano  ratificato,  con  propria  legge, intese per la
composizione  del  dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma,
della  Costituzione,  anche  attraverso  l'individuazione  di  organi
comuni  competenti  in  via  generale  ad  assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
  3-quinquies.   Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di  Trento  e  di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione»;
    c) il comma 4 e' abrogato.
 
          Nota all'art. 11:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 14-quater della legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2. (Abrogato).
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione  procedente, entro dieci giorni: a) al
          Consiglio   dei   Ministri,   in   caso   di  dissenso  tra
          amministrazioni  statali; b) alla Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
          Stato-regioni",  in caso di dissenso tra un'amministrazione
          statale   e   una  regionale  o  tra  piu'  amministrazioni
          regionali;  c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza della documentazione invita ai fini istruttori,
          la  decisione  e' assunta entro trenta giorni, salvo che il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-bis.  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:  a)  alla  Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
          verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
          caso  di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
          ente locale. Verificata la completezza della documentazione
          invita  ai  fini  istruttori, la decisione e' assunta entro
          trenta  giorni,  salvo  che  il Presidente della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter.  Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente Giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  Giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater.  In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4. (Abrogato).
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».