Art. 12.

  1.  Dopo l'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
inserito il seguente:
  «Art.  14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di
progetto). - 1.  Nelle  ipotesi  di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione  del  progetto  definitivo  in  relazione alla quale
trovino  applicazione  le  procedure  di  cui  agli articoli 37-bis e
seguenti  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza,  senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge».