Art. 14.

  1.  Dopo  l'articolo  21  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e'
inserito il seguente capo:

                             «Capo IV-bis

Efficacia  ed  invalidita' del provvedimento amministrativo. Revoca e
recesso    Art.  21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della
sfera  giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della
sfera  giuridica  dei  privati  acquista  efficacia  nei confronti di
ciascun  destinatario  con  la  comunicazione  allo stesso effettuata
anche  nelle  forme  stabilite  per la notifica agli irreperibili nei
casi  previsti  dal codice di procedura civile. Qualora per il numero
dei  destinatari  la  comunicazione  personale  non  sia  possibile o
risulti  particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante
forme   di   pubblicita'   idonee   di   volta   in  volta  stabilite
dall'amministrazione  medesima.  Il  provvedimento  limitativo  della
sfera  giuridica  dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere   una   motivata   clausola   di   immediata  efficacia.  I
provvedimenti  limitativi  della  sfera  giuridica dei privati aventi
carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
  Art.  21-ter  (Esecutorieta).  -  1.  Nei  casi  e con le modalita'
stabiliti  dalla  legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre
coattivamente  l'adempimento  degli  obblighi  nei loro confronti. Il
provvedimento   costitutivo  di  obblighi  indica  il  termine  e  le
modalita'  dell'esecuzione  da  parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato  non  ottemperi,  le  pubbliche amministrazioni, previa
diffida,  possono  provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e
secondo le modalita' previste dalla legge.
  2.  Ai  fini  dell'esecuzione  delle obbligazioni aventi ad oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato.
  Art.  21-quater (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento). - 1.
I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente,
salvo  che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
  2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo'  essere  sospesa,  per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario,  dallo  stesso  organo  che lo ha emanato ovvero da altro
organo   previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione  e'
esplicitamente  indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo' essere
prorogato  o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto per
sopravvenute esigenze.
  Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti
motivi  di  pubblico  interesse  ovvero  nel  caso di mutamento della
situazione  di  fatto  o di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario,  il  provvedimento  amministrativo  ad efficacia durevole
puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da
altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca
comporta  pregiudizi  in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione  ha  l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le
controversie   in   materia   di   determinazione   e  corresponsione
dell'indennizzo  sono  attribuite  alla  giurisdizione  esclusiva del
giudice amministrativo.
  Art. 21-sexies (Recesso dai contratti). - 1. Il recesso unilaterale
dai  contratti  della  pubblica  amministrazione  e' ammesso nei casi
previsti dalla legge o dal contratto.
  Art.  21-septies  (Nullita'  del  provvedimento).  - 1. E' nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che
e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato
in  violazione  o  elusione  del  giudicato, nonche' negli altri casi
espressamente previsti dalla legge.
  2.   Le   questioni   inerenti   alla  nullita'  dei  provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  Art.   21-octies   (Annullabilita'  del  provvedimento).  -  1.  E'
annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di
legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
  2.  Non  e'  annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme  sul  procedimento  o  sulla  forma  degli atti qualora, per la
natura  vincolata  del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo  non  avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per   mancata   comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  qualora
l'amministrazione   dimostri   in   giudizio  che  il  contenuto  del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
  Art.  21-nonies  (Annullamento  d'ufficio).  -  1. Il provvedimento
amministrativo  illegittimo  ai  sensi  dell'articolo  21-octies puo'
essere  annullato  d'ufficio,  sussistendone  le ragioni di interesse
pubblico,   entro  un  termine  ragionevole  e  tenendo  conto  degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo
ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
  2.  E'  fatta  salva la possibilita' di convalida del provvedimento
annullabile,  sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole».