Art. 15.

  1.  L'articolo  22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  22  (Definizioni  e principi in materia di accesso). - 1. Ai
fini del presente capo si intende:
    a) per  "diritto  di  accesso",  il  diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
    b) per  "interessati",  tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori  di  interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto,   concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una  situazione
giuridicamente  tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso;
    c) per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati  o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che   dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il  loro
diritto alla riservatezza;
    d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto  di  atti,  anche  interni  o non relativi ad uno specifico
procedimento,  detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
    e) per  "pubblica  amministrazione",  tutti i soggetti di diritto
pubblico  e  i  soggetti  di  diritto privato limitatamente alla loro
attivita'  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
  2.  L'accesso  ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di  assicurarne  l'imparzialita'  e  la  trasparenza,  ed  attiene ai
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali  che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
ai   sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione.  Resta  ferma  la  potesta'  delle regioni e degli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
  3.  Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione  che  non  abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in  materia  di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
  5.  L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2,  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
  6.  Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione  ha  l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere».