Art. 16.

  1.  L'articolo  24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  24  (Esclusione  dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di
accesso e' escluso:
    a) per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di  segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge,  dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
    b) nei  procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano ferme le
particolari norme che li regolano;
    c) nei  confronti  dell'attivita'  della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione  e  di  programmazione,  per  i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
    d) nei   procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti   da   esse   formati  o  comunque  rientranti  nella  loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
  3.  Non  sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
  5.  I  documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano,  per  ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
  6.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
    a) quando,  al  di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare  una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa  nazionale,  all'esercizio  della  sovranita' nazionale e alla
continuita'  e  alla  correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare  riferimento  alle  ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
    b) quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio ai processi di
formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della  politica
monetaria e valutaria;
    c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi, le
dotazioni,  il  personale  e  le azioni strettamente strumentali alla
tutela  dell'ordine  pubblico,  alla  prevenzione  e alla repressione
della   criminalita'   con   particolare  riferimento  alle  tecniche
investigative,  alla  identita'  delle  fonti  di informazione e alla
sicurezza  dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
    d) quando   i   documenti   riguardino   la  vita  privata  o  la
riservatezza  di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese
e   associazioni,   con   particolare   riferimento   agli  interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale  di  cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi
dati  siano  forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
    e) quando   i   documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso  di
contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro  e gli atti interni
connessi all'espletamento del relativo mandato.
  7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti l'accesso ai
documenti  amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o  per  difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti  dati  sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei
limiti  in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo  60  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso  di  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e la vita
sessuale».