Art. 17.

  1.  All'articolo  25  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Decorsi  inutilmente  trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e   nei   confronti   degli   atti  delle  amministrazioni  comunali,
provinciali  e  regionali,  al difensore civico competente per ambito
territoriale,   ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la  suddetta
determinazione.  Qualora  tale  organo  non  sia  stato istituito, la
competenza  e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni  centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.
Il  difensore  civico  o  la Commissione per l'accesso si pronunciano
entro   trenta   giorni  dalla  presentazione  dell'istanza.  Scaduto
infruttuosamente  tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il
difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
il  diniego  o  il  differimento,  ne  informano  il richiedente e lo
comunicano   all'autorita'   disponente.   Se  questa  non  emana  il
provvedimento   confermativo   motivato   entro   trenta  giorni  dal
ricevimento   della   comunicazione  del  difensore  civico  o  della
Commissione,   l'accesso   e'   consentito.  Qualora  il  richiedente
l'accesso  si  sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del  richiedente,  dell'esito della sua istanza al difensore civico o
alla  Commissione  stessa.  Se  l'accesso  e'  negato o differito per
motivi  inerenti  ai  dati  personali  che  si riferiscono a soggetti
terzi,  la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei  dati  personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni  dalla  richiesta,  decorso  inutilmente il quale il parere si
intende  reso.  Qualora  un  procedimento di cui alla sezione III del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  o  di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico  di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi  l'accesso  ai  documenti amministrativi, il Garante per la
protezione  dei  dati  personali chiede il parere, obbligatorio e non
vincolante,    della   Commissione   per   l'accesso   ai   documenti
amministrativi.  La  richiesta  di  parere sospende il termine per la
pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del parere, e comunque
per  non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Garante adotta la propria decisione»;
    b) al  comma  5,  dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre
1971,  n.  1034,  e  successive modificazioni, il ricorso puo' essere
proposto  con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione  o  ai  controinteressati,  e  viene  deciso  con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  «5-bis.  Nei  giudizi in materia di accesso, le parti possono stare
in   giudizio   personalmente   senza   l'assistenza  del  difensore.
L'amministrazione  puo'  essere  rappresentata e difesa da un proprio
dipendente,   purche'  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti».
  2.  Il  comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
e'  abrogato.  All'articolo  21,  primo comma, della legge 6 dicembre
1971,  n.  1034,  e  successive  modificazioni,  il  terzo periodo e'
soppresso.
 
          Note all'art. 17:
              -  Il  testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, come modificato dalla presente legge e' il seguente:
              «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
          e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
          esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
          nei  modi  e  con  i  limiti indicati dalla presente legge.
          L'esame  dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
          subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
          salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
          i diritti di ricerca e di visura.
              2.  La  richiesta  di  accesso ai documenti deve essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
              3.   Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
              4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa   si   intende   respinta.   In   caso   di  diniego
          dell'accesso,  espresso  o  tacito, o di differimento dello
          stesso  ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
          presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
          sensi  del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
          nei  confronti  degli  atti delle amministrazioni comunali,
          provinciali e regionali, al difensore civico competente per
          ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
          suddetta  determinazione. Qualora tale organo non sia stato
          istituito,  la competenza e' attribuita al difensore civico
          competente   per   l'ambito   territoriale   immediatamente
          superiore.  Nei  confronti degli atti delle amministrazioni
          centrali  e  periferiche  dello  Stato  tale  richiesta  e'
          inoltrata  presso  la  Commissione  per  l'accesso  di  cui
          all'art.  27.  Il  difensore  civico  o  la Commissione per
          l'accesso   si   pronunciano   entro  trenta  giorni  dalla
          presentazione  dell'istanza.  Scaduto infruttuosamente tale
          termine,  il  ricorso  si intende respinto. Se il difensore
          civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
          il  diniego o il differimento ne informano il richiedente e
          lo comunicano all'autorita' disponente. Se questo non emana
          il  provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
          dal  ricevimento della comunicazione del difensore civico o
          della  Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora il
          richiedente  l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
          alla  Commissione,  il  termine  di  cui al comma 5 decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito  della  sua  istanza  al difensore civico o alla
          Commissione  stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
          motivi  inerenti  ai  dati  personali  che si riferiscono a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro  il  termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
          inutilmente  il quale il parere si intende reso. Qualora un
          procedimento  di  cui  alla sezione del capo I del titolo I
          della  parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196,  o  di  cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo  decreto  legislativo n. 196 del 2003, relativo al
          trattamento  pubblico  di  dati  personali  da parte di una
          pubblica  amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
          amministrativi,  il  Garante  per  la  protezione  dei dati
          personali  chiede  il  parere, obbligatorio non vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi.  La richiesta di parere sospende il termine
          per  la  pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del
          parere,  e  comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
          inutilmente  detto  termine,  il  Garante adotta la propria
          decisione.
              5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
          il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
          dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che  ne  abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
          presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
          successive  modificazioni,  il ricorso puo' essere proposto
          con istanza presentata al presidente e depositata presso la
          segreteria  della  sezione  cui  e'  assegnato  il ricorso,
          previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
          e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
          di  consiglio.  La  decisione del tribunale e' appellabile,
          entro   trenta  giorni  dalla  notifica  della  stessa,  al
          Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  con  le  medesime
          modalita' e negli stessi termini.
              5-bis.  Nei  giudizi  in  materia  di accesso, le parti
          possono  stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
          del  difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
          e  difesa  da  un  proprio  dipendente, purche' in possesso
          della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentate
          legale dell'ente.
              6.   Il   giudice   amministrativo,   sussistendone   i
          presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».
              - Il comma 3 dell'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n.
          205,   recante   «Disposizioni   in  materia  di  giustizia
          amministrativa»   (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          26 luglio  2000,  n.  173),  abrogato dalla presente legge,
          prevedeva la possibilita' per le parti di stare in giudizio
          personalmente  senza l'assistenza del difensore nei giudizi
          in materia di accesso.
              -  Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della
          legge  6 dicembre  1971,  n. 1034, recante «Istituzione dei
          tribunali   amministrativi   regionali»  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314), e successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  21.  -  Il  ricorso deve essere notificato tanto
          all'organo   che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto  ai
          controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
          riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
          sessanta  giorni  da  quello  in cui l'interessato ne abbia
          ricevuta  la  notifica,  o  ne  abbia  comunque avuta piena
          conoscenza,  o,  per  gli  atti di cui non sia richiesta la
          notifica  individuale,  dal  giorno  in  cui sia scaduto il
          termine  della  pubblicazione,  se  questa  sia prevista da
          disposizioni  di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di
          integrare  le  notifiche  con  le  ulteriori notifiche agli
          altri  controinteressati,  che siano ordinate dal tribunale
          amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in
          pendenza   del   ricorso  tra  le  stesse  parti,  connessi
          all'oggetto  del  ricorso  stesso,  sono impugnati mediante
          proposizione di motivi aggiunti.
              Omissis.».