Art. 18.

  1.  L'articolo  27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
  «Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). -
1.  E'  istituita  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
  2.  La  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri ed e' composta da dodici membri, dei quali due senatori
e  due  deputati,  designati  dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro  scelti  fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
97,  su  designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i
professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello
Stato  e  degli  altri  enti  pubblici.  E'  membro  di diritto della
Commissione  il  capo  della struttura della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  che  costituisce  il  supporto  organizzativo  per  il
funzionamento  della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un
numero  di  esperti  non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3.  La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i membri
parlamentari  si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere
dall'anno  2004,  sono  determinati i compensi dei componenti e degli
esperti  di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  5.  La  Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo
25,  comma  4;  vigila  affinche'  sia  attuato il principio di piena
conoscibilita'  dell'attivita'  della pubblica amministrazione con il
rispetto   dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige  una
relazione  annuale  sulla  trasparenza  dell'attivita' della pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei testi
legislativi  e  regolamentari  che  siano  utili a realizzare la piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
  6.   Tutte   le  amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare  alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i  documenti  da  essa  richiesti,  ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
  7.  In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma
1  dell'articolo  18,  le  misure  ivi  previste  sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo».