Art. 19.

  1.  L'articolo  29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito
dal seguente:
  «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le disposizioni
della  presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che
si  svolgono  nell'ambito  delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici  nazionali  e,  per  quanto  stabilito  in tema di giustizia
amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
  2.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto  del  sistema  costituzionale e delle garanzie del cittadino
nei  riguardi  dell'azione  amministrativa,  cosi'  come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge».