Art. 2.

  1.  All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
4, e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso
il  silenzio,  ai  sensi  dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, puo' essere proposto anche
senza  necessita'  di  diffida  all'amministrazione  inadempiente fin
tanto  che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
scadenza  dei  termini  di  cui  ai  commi  2  o 3. E' fatta salva la
riproponibilita'  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento  ove  ne
ricorrano i presupposti».
 
          Nota all'art. 2:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 della citata legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  2  (Conclusione  del  procedimento). - 1. Ove il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una istanza,
          ovvero   debba   essere  iniziato  d'ufficio,  la  pubblica
          amministrazione   ha  il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.
              4-bis.  Decorsi  i  termini  di  cui ai commi 2 o 3, il
          ricorso  avverso  il  silenzio,  ai  sensi dell'art. 21-bis
          della   legge   6 dicembre  1971,  n.  1034,  e  successive
          modificazioni,  puo' essere proposto anche senza necessita'
          di  diffida  all'amministrazione inadempiente fin tanto che
          perdura  l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla
          scadenza  dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta salva
          la  riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento
          ove ne ricorrano i presupposti.».