Art. 22.

  1.  Fino  alla data di entrata in vigore della disciplina regionale
di  cui  all'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, i procedimenti
amministrativi  sono  regolati  dalle  leggi  regionali  vigenti.  In
mancanza,  si  applicano  le disposizioni della legge n. 241 del 1990
come modificata dalla presente legge.