Art. 23.

  1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri adotta le misure
necessarie  alla  ricostituzione  della  Commissione  per  l'accesso.
Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.
  2.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, un regolamento
inteso  a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352,  al fine di
adeguarne  le  disposizioni  alle modifiche introdotte dalla presente
legge.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 15, 16 e 17, comma 1,
lettera  a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.
  4.  Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto
dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle
modifiche  apportate  al  capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dalla  presente  legge  nonche'  al regolamento di cui al comma 2 del
presente articolo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 febbraio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Note all'art. 23:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 2, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»  (pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Omissis.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.-4-bis. Omissis.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
          1992,  n.  352,  reca  «Regolamento per la disciplina delle
          modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
          di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
          dell'art.  24,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          recante    nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi»   (pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          29 luglio 1992, n. 177).