Art. 3.

  1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito
il seguente:
  «Art.  3-bis  (Uso  della telematica). - 1. Per conseguire maggiore
efficienza   nella   loro  attivita',  le  amministrazioni  pubbliche
incentivano  l'uso  della  telematica,  nei  rapporti interni, tra le
diverse amministrazioni e tra queste e i privati».