Art. 3. 1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Uso della telematica). - 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».