Art. 4.

  1.  All'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «L'organo
competente  per  l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile  del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria  condotta  dal  responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale».
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
          1. Il responsabile del procedimento:
                a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di
          provvedimento;
                b) accerta   di   ufficio   i  fatti,  disponendo  il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
                c) propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
                d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
                e) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
          competente   per   l'adozione.   L'organo   competente  per
          l'adozione   del  provvedimento  finale,  ove  diverso  dal
          responsabile  del  procedimento, non puo' discostarsi dalle
          risultanze  dell'istruttoria  condotta dal responsabile del
          procedimento   se   non   indicandone  la  motivazione  nel
          provvedimento finale.».