Art. 5.

  1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
la lettera c), sono inserite le seguenti:
    «c-bis)  la  data  entro  la  quale,  secondo  i termini previsti
dall'articolo  2,  commi  2 o 3, deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
    c-ter)  nei  procedimenti  ad  iniziativa  di  parte,  la data di
presentazione della relativa istanza;».
 
          Nota all'art. 5:
              -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  8  (Modalita' e contenuti della comunicazione di
          avvio  del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
          dare   notizia   dell'avvio   del   procedimento   mediante
          comunicazione personale.
              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
                a) l'amministrazione competente;
                b) l'oggetto del procedimento promosso;
                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
                c-bis)  la  data  entro  la  quale, secondo i termini
          previsti  dall'art.  2,  commi  2  o 3, deve concludersi il
          procedimento  e  i  rimedi  esperibili  in  caso di inerzia
          dell'amministrazione;
                c-ter)  nei  procedimenti  ad iniziativa di parte, la
          data di presentazione della relativa istanza;
                d) l'ufficio  in  cui  si puo' prendere visione degli
          atti.
              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione medesima.
              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista.».