Art. 6.

  1.  Dopo  l'articolo  10  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e'
inserito il seguente:
  «Art.  10-bis  (Comunicazione  dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza). - 1.   Nei   procedimenti   ad  istanza  di  parte  il
responsabile  del  procedimento o l'autorita' competente, prima della
formale    adozione    di   un   provvedimento   negativo,   comunica
tempestivamente  agli  istanti  i  motivi che ostano all'accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione,  gli  istanti  hanno  il  diritto  di  presentare  per
iscritto  le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La  comunicazione  di  cui  al primo periodo interrompe i termini per
concludere  il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data  di  presentazione  delle  osservazioni  o,  in  mancanza, dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo. Dell'eventuale
mancato  accoglimento  di  tali  osservazioni  e'  data ragione nella
motivazione  del  provvedimento  finale.  Le  disposizioni  di cui al
presente  articolo  non  si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito
di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali».