Art. 7.

  1.  All'articolo  11  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  sono  soppresse le parole: «, nei casi previsti
dalla legge,»;
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  «4-bis.   A   garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento
dell'azione  amministrativa,  in  tutti  i  casi  in cui una pubblica
amministrazione  conclude  accordi nelle ipotesi previste al comma l,
la  stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento».
 
          Nota all'art. 7:
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto
          1990,   n.   241,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi»   (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192), come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.   11   (Accordi  integrativi  o  sostitutivi  del
          provvedimento).  -  1. In  accoglimento  di  osservazioni e
          proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
          procedente  puo'  concludere, senza pregiudizio dei diritti
          dei  terzi,  e  in ogni caso nel perseguimento del pubblico
          interesse,   accordi   con   gli  interessati  al  fine  di
          determinare  il  contenuto  discrezionale del provvedimento
          finale ovvero in sostituzione di questo.
              1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di  cui  al  comma 1, il responsabile del procedimento puo'
          predisporre   un   calendario   di   incontri  cui  invita,
          separatamente   o   contestualmente,  il  destinatario  del
          provvedimento ed eventuali controinteressati.
              2.  Gli  accordi  di  cui  al presente articolo debbono
          essere  stipulati,  a  pena  di nullita', per atto scritto,
          salvo   che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi  si
          applicano,  ove  non  diversamente previsto, i principi del
          codice  civile  in  materia  di obbligazioni e contratti in
          quanto compatibili.
              3.   Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
              4.   Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse
          l'amministrazione   recede   unilateralmente  dall'accordo,
          salvo  l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato.
              4-bis.   A   garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon
          andamento  dell'azione  amministrativa,  in tutti i casi in
          cui  una  pubblica  amministrazione  conclude accordi nelle
          ipotesi  previste  al comma 1, la stipulazione dell'accordo
          e'  preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
          competente per l'adozione del provvedimento.
              5.   Le   controversie   in   materia   di  formazione,
          conclusione  ed esecuzione degli accordi di cui al presente
          articolo  sono  riservate  alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.».