Art. 8.

  1.  All'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)  le  parole  da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti»
sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione,
da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta»;
      2)  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «La conferenza
puo'   essere   altresi'  indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate»;
    b) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso;
    c) al comma 5:
      1)  dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti:
«ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Quando la
conferenza  e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni
caso al concedente il diritto di voto»;
    d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.   Previo  accordo  tra  le  amministrazioni  coinvolte,  la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni».
 
          Nota all'art. 8:
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990, n. 241, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».