Art. 3.
           Procedura di consultazione fra gli Stati membri
  1.   L'accertamento  della  situazione  concernente  gli  stranieri
destinatari  della  decisione  di allontanamento viene effettuata dal
dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del Ministero dell'interno,
avvalendosi  del  Servizio  per  la  cooperazione  internazionale  di
polizia  che  utilizzera'  i  canali  di  consultazione utili ai fini
dell'accertamento richiesto.
  2.  Il  Ministero  dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato
membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione
della medesima.