Art. 3. Procedura di consultazione fra gli Stati membri 1. L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto. 2. Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.