Art. 6.
                         Casi di esclusione
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve
le  disposizioni  internazionali  e  comunitarie sulla individuazione
dello  Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata
in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e gli accordi di
riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.
  2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni
di   allontanamento   adottate   in   contrasto  con  le  Convenzioni
internazionali  in  vigore  in  materia  di diritti dell'uomo e delle
liberta'  fondamentali,  nonche'  in  contrasto con l'articolo 19 del
testo unico.
 
          Nota all'articolo 6:
              - L'art. 9, del testo unico, cosi' recita:
              «Art.  19  (Divieti  di espulsione e di respingimento -
          Legge  6  marzo  1998,  n. 40, articolo 17). - 1. In nessun
          caso  puo'  disporsi  l'espulsione o il respingimento verso
          uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa essere oggetto di
          persecuzione  per  motivi di razza, di sesso, di lingua, di
          cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
          condizioni  personali  o sociali, ovvero possa rischiare di
          essere  rinviato  verso  un  altro  Stato nel quale non sia
          protetto dalla persecuzione.
              2.  Non  e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
          previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
                a) degli  stranieri minori di anni diciotto, salvo il
          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
                b) degli   stranieri   in  possesso  della  carta  di
          soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
                c) degli  stranieri  conviventi  con parenti entro il
          quarto grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
                d) delle  donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
          successivi alla nascita del figlio cui provvedono.».