Art. 7.
                                Costi
  1.  Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a
spese  dello  straniero  interessato  lo  Stato  autore  e  lo  Stato
esecutore  compensano  tra  loro gli squilibri finanziari che possono
risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e
le  modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del
23 febbraio 2004.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'articolo 7:
              - La  decisione  2004/191/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          60 del 27 febbraio 2004.