Art. 7. Costi 1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Pisanu, Ministro dell'interno Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'articolo 7: - La decisione 2004/191/CE e' pubblicata in GUCE n. L 60 del 27 febbraio 2004.